Nel settore delle costruzioni e delle opere edili, la gestione dei materiali di risulta rappresenta un aspetto fondamentale sia dal punto di vista

Nel settore delle costruzioni e delle opere edili, la gestione dei materiali di risulta rappresenta un aspetto fondamentale sia dal punto di vista economico che ambientale. Se hai familiarità con la gestione dei calcinacci, saprai che esistono normative specifiche per il loro smaltimento. Tuttavia, quando si tratta di terre e rocce da scavo, entri in un ambito normativo completamente diverso, con regole, procedure e opportunità specifiche che è essenziale conoscere per operare nella legalità e ottimizzare i costi di gestione.

Le terre e rocce da scavo costituiscono una categoria particolare di materiali che, a differenza dei calcinacci e altri rifiuti da demolizione, possono essere gestiti come sottoprodotti anziché come rifiuti, a condizione che rispettino determinati requisiti. Questa distinzione è cruciale poiché impatta significativamente sulle modalità operative, sui costi di gestione e sulle responsabilità legali di imprese e professionisti del settore.

Quadro normativo di riferimento

La gestione delle terre e rocce da scavo è regolamentata da un sistema normativo dedicato, che si è evoluto nel tempo per semplificare gli adempimenti pur mantenendo elevati standard di tutela ambientale.

DPR 120/2017: la normativa specifica

Il DPR 120/2017 rappresenta attualmente il riferimento legislativo principale in materia, introducendo:

·       Una disciplina organica e semplificata per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo

·       Procedure differenziate in base alle dimensioni del cantiere e alla destinazione dei materiali

·       Requisiti specifici per la qualificazione come sottoprodotti

·       Modelli standardizzati per le comunicazioni e le dichiarazioni

Questo regolamento ha sostituito la precedente normativa frammentata, offrendo un quadro più chiaro e operativo. Come evidenziato dal Ministero dell'Ambiente, l'obiettivo è stato quello di favorire l'economia circolare nel settore edile, riducendo il consumo di risorse naturali e la produzione di rifiuti.

Testo Unico Ambientale e correlazioni normative

Il DPR 120/2017 si inserisce all'interno del più ampio D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che:

·       Definisce il concetto generale di sottoprodotto all'articolo 184-bis

·       Stabilisce i criteri di gestione dei rifiuti all'articolo 177

·       Disciplina le procedure di caratterizzazione ambientale e analisi di rischio

L'interazione tra queste normative crea un sistema complesso ma coerente, che permette di gestire in modo differenziato materiali che, pur avendo origine simile, possono seguire percorsi diversi in base alle loro caratteristiche e destinazioni d'uso.

Differenze fondamentali tra terre e rocce da scavo e calcinacci

Comprendere le differenze tra questi materiali è essenziale per applicare correttamente la normativa e ottimizzare i costi di gestione.

Definizione e classificazione

Dal punto di vista definitorio:

·       Le terre e rocce da scavo sono materiali naturali escavati durante la realizzazione di opere edili, identificati con il codice CER 17.05.04 (se non contaminati)

·       I calcinacci sono rifiuti da costruzione e demolizione, principalmente materiali artificiali come cemento, laterizi e ceramiche, identificati con codici della famiglia 17.01.XX

Questa distinzione di base comporta differenze significative nella loro gestione:

·       Le terre e rocce possono essere qualificate come sottoprodotti se rispettano precise condizioni

·       I calcinacci sono generalmente gestiti come rifiuti speciali, con rare eccezioni

Un esempio concreto: durante la realizzazione di un edificio, il terreno scavato per le fondazioni (terre e rocce) può essere riutilizzato in un altro cantiere come sottoprodotto, mentre i resti di mattoni e cemento delle demolizioni (calcinacci) seguiranno il percorso dei rifiuti.

Regime giuridico applicabile

Dal punto di vista giuridico:

·       Le terre e rocce gestite come sottoprodotti escono completamente dal regime dei rifiuti

·       I calcinacci restano rifiuti speciali anche durante le operazioni di recupero

·       Per le terre e rocce è previsto un piano di utilizzo che ne definisce la destinazione

·       Per i calcinacci è necessario il formulario di identificazione durante il trasporto

Questo comporta notevoli differenze pratiche: mentre per trasportare calcinacci è sempre necessario affidarsi a trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali, le terre e rocce qualificate come sottoprodotti possono essere movimentate anche da trasportatori ordinari.

Requisiti per la gestione come sottoprodotti

Affinché le terre e rocce da scavo possano essere gestite come sottoprodotti anziché come rifiuti, devono rispettare precise condizioni stabilite dalla normativa.

Condizioni essenziali

I requisiti fondamentali includono:

·       La certezza dell'utilizzo dei materiali in un successivo processo di produzione o come riempimenti

·       L'utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

·       La presenza di caratteristiche ambientali compatibili con il sito di destinazione

·       L'assenza di contaminazione con sostanze inquinanti oltre le soglie di legge

È importante sottolineare che tutti questi requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente. La mancanza anche di una sola condizione fa ricadere i materiali nel regime dei rifiuti, con tutti gli obblighi conseguenti.

Procedure differenziate per dimensione del cantiere

Il DPR 120/2017 prevede procedure diversificate in base alle dimensioni del cantiere:

·       Per cantieri di grandi dimensioni (oltre 6.000 mc):

o   Redazione di un Piano di Utilizzo dettagliato

o   Caratterizzazione preventiva dei materiali

o   Dichiarazione di avvenuto utilizzo a fine lavori

·       Per cantieri di piccole dimensioni (fino a 6.000 mc):

o   Dichiarazione sostitutiva più semplificata

o   Set analitico ridotto per le verifiche ambientali

o   Tempistiche più brevi per la conservazione documentale

·       Per cantieri di piccolissime dimensioni (fino a 100 mc):

o   Procedure ulteriormente semplificate

o   Possibilità di autocertificazione per alcuni aspetti

o   Esenzione da analisi chimiche in determinate condizioni

Questa differenziazione rappresenta un esempio concreto di come il legislatore abbia cercato di adattare gli obblighi amministrativi alla reale rilevanza ambientale dell'intervento.

Gestione operativa e adempimenti documentali

L'aspetto pratico della gestione delle terre e rocce da scavo richiede un'attenta pianificazione e la predisposizione di specifica documentazione.

Piano di utilizzo e tempistiche

Il Piano di Utilizzo rappresenta il documento centrale per i cantieri di grandi dimensioni:

·       Va presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori

·       Ha validità di 5 anni, eventualmente prorogabili

·       Deve contenere informazioni su quantità, qualità e destinazione dei materiali

·       Prevede un cronoprogramma dettagliato delle attività

Per i cantieri minori, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori e riporta informazioni più sintetiche ma comunque essenziali per la tracciabilità dei materiali.

Campionamento e analisi

Un aspetto cruciale riguarda la verifica delle caratteristiche ambientali:

·       Il campionamento deve seguire procedure standardizzate

·       Le analisi chimiche devono essere eseguite da laboratori accreditati

·       I parametri da verificare includono metalli pesanti, idrocarburi, composti organici

·       La frequenza di campionamento varia in base ai volumi (indicativamente 1 campione ogni 6.000 mc)

A differenza dei calcinacci, per i quali l'analisi è generalmente richiesta solo in caso di sospetta contaminazione, per le terre e rocce da scavo la caratterizzazione rappresenta un passaggio obbligatorio per la gestione come sottoprodotti.

Vantaggi economici e ambientali della corretta gestione

La qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti anziché come rifiuti offre numerosi benefici sia economici che ambientali.

Riduzione dei costi e delle procedure

I principali vantaggi economici includono:

·       Risparmio sui costi di smaltimento in discarica (mediamente 15-25 euro/tonnellata)

·       Esenzione dall'ecotassa sui conferimenti in discarica

·       Semplificazione del trasporto senza necessità di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

·       Maggiore flessibilità operativa nella gestione dei materiali

Un esempio concreto: per un cantiere che produce 1.000 tonnellate di materiale, la gestione come sottoprodotto può comportare un risparmio indicativo di 15.000-25.000 euro rispetto allo smaltimento come rifiuto.

Benefici ambientali e sostenibilità

Dal punto di vista della sostenibilità, questa gestione permette:

·       Riduzione del consumo di materie prime vergini estratte da cave

·       Diminuzione dei volumi conferiti in discarica

·       Abbattimento delle emissioni legate ai trasporti

·       Preservazione delle risorse naturali in un'ottica di economia circolare

Secondo i dati ISPRA, il settore delle costruzioni può ridurre fino al 70% il proprio impatto ambientale attraverso pratiche virtuose di riutilizzo dei materiali da scavo, contribuendo significativamente agli obiettivi nazionali di sostenibilità.

Bibliografia

·       Ficco P., "Terre e rocce da scavo: la gestione e l'utilizzo dopo il DPR 120/2017", Edizioni Ambiente, 2022

·       Santoloci M. e Vattani V., "Sottoprodotti e non rifiuti: regime giuridico e casi applicativi", Diritto all'Ambiente Edizioni, 2023

·       Quaranta A., "Manuale tecnico-operativo delle terre e rocce da scavo", Maggioli Editore, 2021

FAQ

Posso riutilizzare le terre da scavo del mio giardino senza adempimenti particolari?

Sì, nei casi di movimentazione di terre in ambito domestico per piccoli interventi di giardinaggio o sistemazione di aree verdi private, non è necessario seguire le procedure del DPR 120/2017. Questa attività rientra nelle "normali pratiche industriali" che non richiedono particolari adempimenti, purché il materiale sia utilizzato esclusivamente all'interno della stessa proprietà e non presenti evidenze di contaminazione. Ricorda che questa semplificazione vale solo per interventi di piccolissima entità e uso personale.

Qual è la durata massima del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo in cantiere?

Le terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti possono essere depositate temporaneamente per un periodo massimo di un anno, a condizione che tale deposito sia previsto nel Piano di Utilizzo o nella Dichiarazione sostitutiva. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di sei mesi in caso di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili. È essenziale che durante il deposito i materiali siano fisicamente separati e chiaramente identificabili rispetto ad altri materiali presenti in cantiere.

È possibile utilizzare terre e rocce da scavo per livellamenti agricoli?

Sì, l'utilizzo di terre e rocce da scavo per miglioramenti fondiari o ripristini ambientali in ambito agricolo è espressamente previsto dal DPR 120/2017, purché siano rispettate le condizioni generali per la qualificazione come sottoprodotto. In questi casi è particolarmente importante verificare la compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale con la destinazione d'uso agricola, che prevede limiti di concentrazione più restrittivi per alcune sostanze rispetto ad altri utilizzi. È necessario inoltre acquisire l'assenso del proprietario del fondo agricolo e rispettare eventuali prescrizioni urbanistiche locali.

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